| affidamento dei figli

La legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. Legge Cirinnà) che introduce e disciplina, nel nostro ordinamento, le unioni civili (artt. 1-35) e regola i rapporti tra coppie di fatto (36 e ss.) omette di considerare le questioni relative ai minori, sia in costanza che in caso di scioglimento del rapporto. Per i figli nati da una coppia di fatto composta da genitori eterosessuali non vi è alcun problema apparente, in quanto, con l’entrata in vigore della L. 219/2012 che ha fatto venir meno la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, si applica la disciplina del Titolo IX libro I (art. 316 e ss). Al contrario, la questione si è posta in merito alla situazione dei figli di genitori dello stesso sesso, legati da una unione civile. Sono due i casi che possono venire in rilievo nell'ambito di un nucleo famigliare composto da una coppia omosessuale: figli di un solo genitore successivamente adottati dall’altro ovvero figli adottati da entrambi i genitori dopo la celebrazione dell'unione civile.

Il problema circa la tutela dei minori si pone, evidentemente, in una fase di crisi della coppia dello stesso sesso ed in sede di scioglimento dell’unione civile. Tratteremo, qui, il tema del Tribunale competente a decidere sulle questioni relative all’affidamento dei minori in un contesto in cui la condotta di uno dei due genitori sia da considerarsi pregiudizievole per il figlio.

Qual è il Tribunale competente a decidere in merito all’affidamento dei figli in caso di scioglimento di unioni civili?

Sebbene lo scioglimento dell’unione civile sia soggetto ad una disciplina differente rispetto allo scioglimento del vincolo matrimoniale, la competenza a decidere sull’affidamento dei minori e sui rapporti con il genitore non collocatario è attribuita, anche in caso di unione civile, al Tribunale Ordinario dinanzi al quale si è presentato il ricorso per lo scioglimento dell’unione stessa.

Tuttavia, quando si verificano situazioni patologiche per cui il minore subisca o si ritiene possa subire un pregiudizio, la competenza - ai sensi dell’art. 38 delle disp. att. c.c. - spetta al Tribunale per i Minorenni che può emettere provvedimenti ablativi (art. 330 c.c.) o limitativi della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.). Ma tale regola soffre delle eccezioni che evidenzieremo di seguito.

  1. … ed in caso di comportamenti pregiudizievoli a danno del figlio?

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito (Cass. Sez. IV Civile – 1, ordinanza n. 16338/21 depositata il 10 giugno) statuendo che la competenza sia concorrente tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minori. Segnatamente, è ripartita come segue: nel caso in cui sia stato precedentemente (o simultaneamente) instaurato un giudizio di scioglimento del rapporto, in questo caso rappresentato da una unione civile,  ovvero in seguito ad un contrasto su questioni di particolare importanza (art. 316 c.c.), le vicende relative alla responsabilità genitoriale, all’affidamento ed ai rapporti con il genitore non collocatario sono “assorbite” dal Tribunale Ordinario dinanzi al quale è stato instaurato il giudizio; mentre, laddove la domanda sia posta successivamente ovvero prescinda da un precedente giudizio, le questioni di cui sopra restano naturalmente di competenza del Tribunale specializzato. 

L’assistenza dell’avvocato, in una fase così delicata, è fondamentale non solo per indirizzare la coppia verso la soluzione più adeguata e funzionale all’assetto dei reciproci interessi, ma anche - ed in particolare - per tutelare la parte “debole” del rapporto che è sempre, lo si ricordi, rappresentata dai minori. Contattaci per avere un parere in merito all’affidamento dei figli in caso di scioglimento di unioni civili.



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